L’entrata in vigore del Regolamento UE n. 1357/2014/UE e Decisione 2014/955/UE in merito alla classificazione dei rifiuti, con data di applicazione 1 giugno 2015, ha reimpostato una differente modalità di classificazione dei rifiuti .
In particolare il Regolamento UE n. 1357/2014 ha previsto una nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, indicate con le sigle da HP1 a HP15, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo utilizzate nel Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
La Decisione della Commissione 2014/955/UE ha introdotto, invece, il nuovo elenco europeo dei rifiuti. Inoltre sono state modificate alcune descrizioni di capitoli, sottocapitoli e singoli codici.
CNA Teramo ricorda che la classificazione dei rifiuti è “sempre” a carico del produttore che attribuisce il codice CER che ritiene più corretto per la tipologia del rifiuto.
Se un rifiuto è classificato con codice CER “pericoloso assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite a partire dal 1° Giugno con le nuove classi di pericolosità HP, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua corretta gestione.
Se un rifiuto è classificato con codice CER “non pericoloso assoluto”, esso è NON pericoloso senza ulteriore specificazione.
L’impresa deve, però, porre particolare attenzione quando un rifiuto è classificato con codici CER speculari (cosiddetti codici a specchio): in questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso, devono essere individuate le eventuali sostanze pericolose presenti attraverso:
VERIFICA dei processi che lo hanno originato;
ESAME delle schede di sicurezza o delle schede informative delle sostanze utilizzate nel processo;
EVENTUALI campionamenti ed analisi chimiche, pertanto, si consiglia alle imprese di:
verificare la necessità di procedere ad una nuova attribuzione dei codici;
ASSICURARSI che i rifiuti, precedentemente classificati come non pericolosi, non siano da riclassificare come pericolosi o viceversa;
ATTRIBUIRE le nuove caratteristiche di pericolo HP ai CER pericolosi assoluti;
PROCEDERE alla valutazione delle voci speculari al fine di verificare se sussistono caratteristiche di pericolo HP ed attribuire il codice conseguente (anche ricorrendo ad analisi se non si hanno informazioni che consentano di identificare le sostanze pericolose presenti).
Allegato
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